Ufficio del Sindaco

4 Dicembre 2021

PROROGATA LA ZONA ROSSA A FLUMINIMAGGIORE

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 30 del 25.1.2021 con cui il territorio di Fluminimaggiore è stato dichiarato zona rossa allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi da COVID-19.

Considerato che a oggi sussiste ancora la situazione di emergenza che ha determinato l’adozione della predetta Ordinanza e che si riscontra, anche a seguito dello screening mezzo tamponi molecolari effettuato nella giornata di giovedì 02 dicembre u.s., un ulteriore sensibile incremento dei casi di positività al COVID- 19.

A mente l’art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6” secondo cui, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Ravvisata la necessità di prorogare le misure specifiche di restrizione attivate con la già citata Ordinanza sindacale n. 30/2021 e di assumerne di ulteriori al fine di rendere più incisive le azione volte al contenimento dei contagi.

Visti tutti i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Ministero della Salute, i Decreti Legge e le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto l’art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l’art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante ”Codice della Protezione Civile”;
Visto l’art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile;

TUTTO ciò premesso

ORDINA

La proroga fino al 15.12.2021, compreso, delle misure specifiche di restrizione attivate con l’Ordinanza sindacale n. 30 del 25.1.2021 volte al contenimento e alla gestione dell’evolversi della situazione epidemiologica e che si intendono qui integralmente riportate per relationem.

La proroga fino al 15.12.2021, compreso, della chiusura degli edifici scolastici di proprietà comunale e la chiusura, fino alla data medesima, del cimitero comunale.

Il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
All’interno degli esercizi commerciali, l’utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie e di guanti “usa e getta” sia da parte del personale ivi operante che da parte dei clienti.

L’ingresso contingentato nei locali commerciali. Sarà responsabilità dell’esercente consentire un numero di ingressi idoneo, in considerazione della superficie a disposizione, al rispetto rigoroso delle distanze interpersonali che non potranno essere inferiori a m 2.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Carbonia – Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, ODV Fluminimaggiore, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Cagliari di sostegno per i controlli sul territorio.

conformemente alla normativa vigente

che la presente ordinanza ha validità dal 05.12.2021 al 15.12.2021, compresi, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall’Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate.

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

– Prefettura – U.T.G. di Cagliari
– Dipartimento di igiene pubblica ATS Sardegna di Carbonia
– Alla RAS – Ass.to Difesa dell’Ambiente – Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; – ODV – Associazione di Protezione Civile Fluminimaggiore;
– Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
– Istituto comprensivo E. D’Arborea di Iglesias;
– Al Comando Stazione Carabinieri di Fluminimaggiore;
– Al Comando di Polizia Locale Sede;
– Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

Di incaricare le forze dell’ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

INFORMA

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;

Il Sindaco
Marco Corrias

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