Sindaco

SINDACO IN CARICA: SANNA PAOLO

Estratto dallo Statuto del Comune di Fluminimaggiore

CAPO IV – Il Sindaco

Art. 41 – Elezione e durata in carica

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio.
  2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il verbale della seduta verrà trasmesso al Prefetto.
  3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
  4. Dura in carica, al pari del Consiglio Comunale, per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è allo scadere del 2° mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo diversa disposizione di legge.
  5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
  6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario

Art. 42 – Funzioni

  1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale.
  2. Il sindaco o chi legalmente lo sostituisce esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
  3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  4. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

Pubblica Utilità

torna all'inizio del contenuto