Il Consiglio Comunale è l'organo collegiale ed elettivo dotato di
autonomia funzionale ed organizzativa che rappresenta la
collettività comunale, determina l'indirizzo politico -
amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla
l'attuazione.
CARICA
MASSA Piergiuseppe
Sindaco
CAU Marco
Vice Sindaco - Assessore
PELLEGRINI Ferdinando
Assessore - Consigliere
MURGIA Valentino
Assessore - Consigliere
MASSOLE Giovanni Battista
Assessore - Consigliere
DEMURU Piero Gianni
Assessore - Consigliere
BALOCCO Giuseppe
Consigliere
BARGONE Mauro
Consigliere
PILI Italo
Consigliere
FLORIS Giampiero
Consigliere
GHIRLANDA Anna
Consigliere
PORTA Sergio
Consigliere
VACCA Italo
Consigliere
CONGIA Pierangelo
Consigliere
SECCHI Mario
Consigliere
PODDA Giuseppe
Consigliere
Estratto dallo Statuto del Comune di Fluminimaggiore
CAPO I – Il Consiglio Comunale
Art. 19 – Il Consiglio Comunale. Poteri.
1.
Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri previsto per
legge e dal Sindaco, che lo presiede. Rappresenta la collettività
comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del
Comune e ne controlla l’attuazione.
2.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: a. gli statuti dell’Ente e di eventuali aziende speciali, i
Regolamenti, la definizione dei criteri generali per l’ordinamento
degli uffici e servizi; b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali ed elenco annuale dei lavori
pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe
ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la
Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi del decentramento e di partecipazione; e. l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
l’espletamento di attività o servizi mediante convenzione; f. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione
delle relative quote, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi; g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza; h. la contrazione di mutui non previsti essenzialmente in
atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti
obbligazionari; i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo; l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di competenza della Giunta, del Segretario
o dei Responsabili degli uffici e dei servizi; m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge; n. l’elezione del difensore civico. o. nomina del Revisore dei conti. p. riconoscimento debiti fuori bilancio. q. ogni altra competenza prevista per legge.
3.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi a pena decadenza.
4.
L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere
delegato.
Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon
andamento e l’imparzialità.