Politica e promozione dello sport, arte e spettacolo,
associazionismo.
Estratto dallo Statuto del Comune di Fluminimaggiore
CAPO III – La Giunta Comunale
Art.
35 – Elezione, composizione e durata in carica
1.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da
un numero massimo di Assessori stabilito dalle leggi tra cui il Vice
Sindaco. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non
facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice
Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di Governo.
2.Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio.