Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in
sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere
più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e
proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in
cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per
contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da
trasmettere all'estero.
Dichiarazioni che si possono autocertificare
Si
possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
la data e il luogo di nascita
la residenza
la cittadinanza
il godimento dei diritti politici
lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
lo stato di famiglia
l'esistenza in vita
la nascita del figlio
il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
la posizione agli effetti degli obblighi militari
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
situazione reddituale ed economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga
qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ecc.
di non aver riportato condanne penali
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale.
B) Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili
(non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono
essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli
eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel
proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e
le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente
entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte
del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a) unitamente alla copia non autenticata di un
documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica); b) firmarla in presenza del dipendente addetto
a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche
intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di
diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom,
Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o
con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali.
Come funziona
Per
avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli
uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di
compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna
autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo
quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del
dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire
in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa fare se non viene accettata
Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non
ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per
accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto
di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile
della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica,
inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa
e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore,
il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le
ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche,
per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la
Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica
- ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o
l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della
reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di
denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo
La
legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa
non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai
sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal
funzionario competente a ricevere la documentazione e dal
funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino,
rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Altre disposizioni
1)
LA NASCITA DI UN FIGLIO I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il
Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune. Si può anche dichiarare: a) al Direttore Sanitario del centro di nascita
(ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto; b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove
è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto; c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza del padre quando questi abbia la residenza in un Comune
diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta,
entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio. E' ammessa la presentazione delle
certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei
certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso,
che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio. Ha validità illimitata ogni certificato non
soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte,
titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE La pubblica amministrazione, non può richiedere
estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti. Detti certificati, devono essere accertati,
presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che
deve emanare il provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche, non
possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti
fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono
sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su
semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità, possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI L'interessato può sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale
risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione
allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo
stesso valore della copia autentica). Se questa dichiarazione è contestuale ad una
istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI In occasione dell'accertazione della domanda, è
vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti
di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento di identità. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in
documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE La produzione di atti e documenti, sono
pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione di un documento, può essere
effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o
conservato, o da quello al quale deve essere presentato il
documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. Nel caso in cui si debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un documento,
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale. In questo caso, la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI E' abrogata l'autenticazione della firma per la
presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in
relazione alla natura del servizio. Sono conseguentemente aboliti, i titoli
preferenziali relativi all'età. Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia
presentata personalmente dall'interessato. L'autentica di una foto, può essere effettuata
solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E
PASSAPORTO La carta di identità, può essere rinnovata sei
mesi prima della scadenza. Nei documenti di riconoscimento, non è più
necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo
richieda espressamente l'interessato. I giovani in attesa di svolgere il servizio di
leva obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta
di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che
prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto
e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in
momenti diversi.