R.
L'autocertificazione è un'autonoma certificazione che ciascun
cittadino può effettuare dichiarando dati che dovrebbero essere
forniti dalla Pubblica Amministrazione.
Il
suo scopo è semplificare le procedure burocratiche e semplificare il
rapporto con la Pubblica Amministrazione,
poichè consente al cittadino di autocertificare fatti,
stati e qualità a diretta conoscenza del dichiarante eliminando la
necessità di rivolgersi agli sportelli degli Enti preposti al
normale rilascio.
Essa è disciplinata dalle seguenti Leggi:
·Legge 4/1/1968 n. 15, Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
·Legge 15/3/97 n. 59, Delega al Governo per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
( c.d. "Bassanini" );
·Legge 15/5/97 n.127, Misure urgenti per lo snellimento della
attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo ( c.d. "Bassanini 2" );
·Legge 16/06/1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi n.
59/1997 e n. 127/1997 ( c.d. "Bassanini ter" );
Regolamento per la semplificazione delle Norme sulla documentazione
amministrativa, dpr 20.10.1998 n°403.
R.
L'autocertificazione può essere utilizzata nel rapporto con le
Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche),
compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le
Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità Montane, l'ATERP, le Camere di Commercio e
qualsiasi altro Ente pubblico ( compresi gli Enti pubblici
economici) e le imprese che gestiscono servizi pubblici.
Non
è
invece consentita l'autocertificazione:
·nei rapporti con e tra privati.
·per gli stati di servizio ed i fogli matricolari
·per gli estratti di nascita e di stato civile nei casi in cui,
secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali
annotazioni
·nel caso di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti poichè non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
·in tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive. Essi sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato
dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Gli impiegati degli enti preposti saranno tenuti, secondo
proprie disposizioni e organizzazioni d'ufficio, ad accettare le
autodichiarazioni indispensabili per l'attivazione dei servizi
richiesti.
In caso di mancata accettazione del documento autocertificato da
parte dell'impiegato, sarà sufficiente richiedere le generalità e la
qualifica dell'impiegato; può anche richiedere allo stesso e per
iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente il cittadino
segnalerà quanto accaduto al dirigente dell'Ente.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione o
multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o
"rifiuto d'atti d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia
motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla
richiesta.
Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui
le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in
luogo della produzione di atti di notorietà.
R. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (ad
es. certificato di nascita, di morte, titolo di studio) hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità
superiore.
Anche i certificati rilasciati dal casellario giudiziale
(certificato penale, certificato relativo ai carichi pendenti, alla
sottoposizione a procedure fallimentari, ecc.) hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.
R. Possono usufruire dell'autocertificazione tutti i cittadini
italiani senza alcun limite o riserva.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini
della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in
Italia (secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare, la
dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante.
R. Per coloro i quali hanno effettuato falsificazioni sulle
autocertificazioni sono previste severe sanzioni.
Le Pubbliche Amministrazioni sono infatti tenute ad effettuare
controlli incrociati, anche attraverso strumenti telematici, per
verificare la validità delle informazioni dichiarate da chi si
autocertifica.
L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore
permettendogli di sostituire le certificazioni con delle
autodichiarazioni è punita ai sensi del Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia, con la reclusione o la multa.
Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice nei casi più gravi può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o
arte.