Estratto dallo Statuto del Comune di Fluminimaggiore
CAPO IV – Il Sindaco
Art. 41 – Elezione e durata in carica
1.
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto,
secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del
Consiglio.
2.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana. Il verbale della seduta verrà trasmesso al Prefetto.
3.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della
spalla destra.
4.
Dura in carica, al pari del Consiglio Comunale, per un periodo di
cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di Sindaco, non è allo scadere del 2° mandato, immediatamente
rieleggibile alla medesima carica, salvo diversa disposizione di
legge.
5.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
6.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del consiglio, con contestuale nomina di un commissario
Art. 42 – Funzioni
1.
Il sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale.
2.
Il sindaco o chi legalmente lo sostituisce esercita le funzioni di
Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3.
Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge secondo
le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4.
Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il
Sindaco si avvale degli Uffici comunali.